CERTIFICAZIONE UNICA 2023 – SERVIZIO DI COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO CU
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 ("CU 2023").
La Certificazione Unica 2023 contiene tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, dei redditi erogati nel 2022 di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Accoglie inoltre anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi, nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio e, eventualmente, al Quadro “CT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
Il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica quest’anno è giovedì 16 marzo 2023.
Solo per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2023), quali ad esempio i redditi dei lavoratori autonomi o dei soggetti in regime forfetario, la trasmissione telematica può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2023.
Rimane ferma la scadenza del 16 marzo 2023 per la consegna della CU ai percipienti.
Ricordiamo che il Quadro "CT" riporta le informazioni riguardanti l'utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei files contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti e va compilato solo se l’azienda non ha mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’informazione dell’utenza telematica: è il caso ad esempio di aziende neo-costituite, aziende che assumono lavoratori dipendenti per la prima volta o aziende nate da fusioni/scissioni.
Il sostituto d’imposta invece che intende variare l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 deve utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".
Il quadro CT può essere inviato solo nel caso sia presente nel file telematico almeno una certificazione di redditi da lavoro dipendente o assimilato e - in caso di più invii di file CU - il quadro deve essere compilato per ogni fornitura.
Il quadro CT non può mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni di tipo "Annullamento" o "Sostituzione".
Per semplificare l'attività amministrativa delle imprese, CAF Interregionale Dipendenti Srl, offre il servizio di:
a) Compilazione ed invio della Certificazione Unica per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il costo del servizio è di euro 70,00 + IVA per l'invio telematico della CU comprendente una Certificazione Unica, da integrare di euro 35,00 + IVA per ogni Certificazione Unica successiva alla prima.
b) Invio telematico del file contenente le Certificazioni Uniche già predisposto dall'azienda.
In questa ipotesi, il file telematico della Certificazione Unica, creato con programmi aziendali e su tracciato ministeriale, verrà inviato all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio di intermediazione di CAF Interregionale.
Il costo del servizio è di euro 50,00 + IVA e comprende il controllo del file, l'invio telematico e la successiva consegna della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.
La lettera d'incarico per l'adesione al servizio è da compilare e trasmettere via email a: 730-4@cafinterregionale.it entro mercoledì 8 marzo 2023.
Riportiamo, di seguito, le principali novità della CU2023.
1) Imposta lorda e detrazioni “da lavoro”
Al punto 361 della Certificazione Unica 2023 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le nuove aliquote per scaglioni di reddito (art. 11 del TUIR), come rimodulati dal Legislatore l’anno scorso, alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Si ricorda, al riguardo, che vige la riforma disposta dalla Legge di Bilancio 2022, che ha prodotto una riduzione del numero degli scaglioni IRPEF (da 5 a 4), della loro ampiezza (il tetto del terzo scaglione viene fissato a 50.000 euro, in luogo del precedente pari a 55.000 euro), nonché una modificazione delle aliquote marginali nominali (oggi 23%, 25%, 35%, 43%).
Rimane fermo che il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.
Il Legislatore, come noto, è intervenuto anche sulle detrazioni d’imposta previste per le diverse categorie reddituali – le “Altre detrazioni” di cui all’art. 13 del TUIR – con particolare riferimento ai redditi da lavoro dipendente, da pensione e assimilati al lavoro dipendente, che sono state rimodulate.
Esse vanno rendicontate nel punto 367 della CU, operando un ragguaglio al periodo di lavoro. Tale ragguaglio va effettuato anche per le “detrazioni minime” spettanti, salvo specifica richiesta del dipendente di attribuzione in misura piena, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno, nella misura, rispettivamente, di euro 1.380 e di euro 690.
In tal caso, il sostituto deve dar conto al percipiente nelle “Annotazioni” – codice “AN” – che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita da altro datore di lavoro.
2) Detrazioni per familiari “a carico”
La CU 2023 recepisce le novità apportate dal Legislatore l’anno scorso all’assetto delle detrazioni per “carichi di famiglia” (art. 12 TUIR), con particolare riferimento:
- all’entrata in vigore, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno unico universale (“AUU”), di cui al D. lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, con cessazione delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- all’abrogazione della detrazione per “famiglie numerose” (in presenza di almeno quattro figli), di cui al comma 1-bis dell’art. 12 TUIR.
Siccome la data di efficacia delle disposizioni sopra citate è stata fissata al 1° marzo 2022, fino alla fine di febbraio 2022 sono rimaste in vigore le misure previgenti, vale a dire le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per “famiglie numerose”. Ne consegue che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo al reddito (“TIR”), ha dovuto computare le detrazioni per carichi di famiglia, applicando:
- per gennaio e febbraio 2022, l’art. 12 TUIR nella versione vigente al 28 febbraio 2022;
- per il restante periodo dell’anno, l’art. 12 TUIR nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Questo assetto trova riscontro nel prospetto “Familiari a carico” della certificazione, quest’anno aggiornato con l’inserimento di due inedite colonne, in cui occorre riportare:
- il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli (di qualsiasi età), ricompresi tra gennaio e febbraio 2022 (in base alla previgente formulazione dell’art. 12 del TUIR);
- il numero di mesi, a partire dal mese di marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del TUIR).
Coerentemente, i punti 362 e 363 della certificazione sono dedicati, rispettivamente, alle detrazioni per carichi di famiglia e per famiglie numerose (art. 12, commi 1 e 1-bis del TUIR), riconosciute, laddove spettanti, per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022.
Rimane fermo che, nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto d’imposta ne deve dare comunicazione al percipiente nelle “Annotazioni” – codice “AC”.
3) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (TIR)
Nella versione vigente fino al 2021, il “TIR” si configurava come:
- trasferimento integrativo di 1.200 euro annui per redditi complessivi compresi tra 8.000 e 28.000 euro;
- detrazione fiscale aggiuntiva decrescente di 1.200 euro, fino ad annullarsi per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro.
Il beneficio era vincolato alla condizione che l’imposta lorda del dipendente fosse “capiente” rispetto alla sola detrazione per redditi di lavoro dipendente, mentre non rilevava l’eventuale situazione di incapienza dovuta alle ulteriori detrazioni fiscali spettanti (ad esempio, per oneri o per carichi familiari).
Come noto, la Legge di Bilancio 2022 ha radicalmente innovato questa impostazione, istituendo un regime che, dal 2022, consente di beneficiare del trattamento integrativo in questi due casi:
- il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, rispetto alle detrazioni previste sulle medesime tipologie di reddito; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto al contribuente, per un ammontare pari a 1.200 euro annui;
- il reddito complessivo sia superiore a 15.000, ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda, determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a talune detrazioni individuate dalla norma (oltre ai carichi di famiglia e alla detrazione sul reddito, alcune specifiche detrazioni, di cui all’art. 15 del TUIR, su spese sostenute fino al 31 dicembre 2021); in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda, comunque, non superiore a 1.200 euro annui.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, laddove sia verificata una situazione di “incapienza” dell’imposta lorda del contribuente rispetto alla sola detrazione per redditi di lavoro dipendente, il TIR avrebbe comunque dovuto essere riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, in entrambe le suddette articolazioni (sulla base dei dati disponibili), senza attendere alcuna richiesta da parte del dipendente, salvo che questi non vi abbia rinunciato espressamente, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la definitiva spettanza.
Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di provvedere al recupero del beneficio fiscale qualora, in sede di conguaglio di fine anno, si riveli non spettante; per importi superiori a 60,00 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare (in unica soluzione in caso di cessazione del rapporto), a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio; l’eventuale conguaglio definitivo va comunque effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
La Certificazione Unica 2023 dedica una sezione specifica a questo istituto, che deve essere sempre compilata laddove siano presenti valori nei campi 1 e/o 2 del modello (redditi di lavoro dipendente e/o assimilati percepiti dal contribuente). In particolare, per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare i codici:
- “1”, se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
- “2”, se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.
Nel punto 391 va indicato l’importo del TIR che il sostituto d’imposta ha erogato, al netto dell’importo eventualmente recuperato e da recuperare, in quanto non spettante, mentre nel punto 392 va completato con l’importo riconosciuto dal sostituto, ancorché non erogato al dipendente.
Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto, occorre indicare l’ammontare recuperato nel punto 393 − “Trattamento operato entro le operazioni di conguaglio”; nel caso di recupero in forma rateizzata, è necessario riportare nel punto 394 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
Nel punto 395 va indicato l’importo del TIR recuperato dal sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio, relativamente agli importi riportati al punto 394 della CU 2022.
Nel caso di diversi rapporti di lavoro in corso d’anno, nei punti da 397 a 400 deve essere rendicontato l’operato dei precedenti sostituti d'imposta, inserendo i dati di dettaglio a partire dal relativo codice fiscale nel punto 403.
Il punto 400, il cui importo confluisce nel punto 393, deve essere compilato sia nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, sia nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo.
4) Estensione regime di esenzione per docenti e ricercatori
La Legge di Bilancio 2022, analogamente a quanto in precedenza stabilito per i lavoratori c.d. “impatriati”, ha prorogato il regime fiscale di favore − esclusione dal reddito imponibile IRPEF del 90% degli emolumenti percepiti − ai docenti e ricercatori che avevano già trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano beneficiari del regime agevolativo previsto dall'art. 44 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L’estensione del regime di favore è stata prevista in correlazione al numero di figli minorenni o a carico del contribuente e all’acquisizione di una abitazione di proprietà in Italia, da un periodo minimo di 8 a 13 anni (per i ricercatori con 3 figli minorenni o a carico). L’opzione per tale regime, da parte del contribuente, è stata subordinata al pagamento di un importo pari al:
- 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, in presenza di un figlio minorenne oppure di una proprietà di una casa di abitazione;
- 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia in presenza, congiuntamente, di carichi familiari rilevanti (3 figli minorenni) e della proprietà di una casa di abitazione.
La Certificazione Unica 2023 consente di dar conto dell’eventuale esercizio di tale opzione, da parte di docenti e ricercatori in possesso dei citati requisiti, con le modalità di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022. In questi casi, è richiesta al sostituto d’imposta la compilazione dei campi dedicati ai “redditi esenti” nella sezione “Altri dati” del modello, riportando nel punto 462 il nuovo codice “15” e, nel punto 463, la quota esente (90%) dei redditi corrisposti, oppure segnalando nelle “Annotazioni” – codice “CV” – la non applicazione del regime di favore, per consentire al contribuente di fruirne in sede di dichiarazione dei redditi.
Il nuovo codice “15” viene coerentemente previsto anche nell’ambito delle certificazioni di lavoro autonomo − punto 6 (collegato al successivo punto 7, “Altre somme non soggette a ritenuta”) − per i casi in cui tale sia la natura del reddito percepito dal docente/ricercatore.
5) Fringe benefit e buoni-carburante
Come noto, l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce in euro 258,23, a regime, la soglia di non concorrenza al reddito imponibile IRPEF dei fringe benefit destinati ai percettori di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati, con riferimento sia ai benefit “generici”, di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, sia a quelli “codificati”, di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, caratterizzati da specifiche regole di determinazione del valore.
Si rammenta che nel corso del 2022 si sono susseguiti due distinti provvedimenti – Decreti c.d. “Aiuti-bis” e “Aiuti-quater” – incentrati su misure urgenti volte a fronteggiare il caro energia e a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, che hanno stabilito, limitatamente a quel periodo d’imposta, l’innalzamento della suddetta soglia da 258,23, dapprima a euro 600,00 e, successivamente, a euro 3.000.
Inoltre, sempre nel contesto della difficile congiuntura economica instauratasi da inizio 2022 e con riguardo al fenomeno del caro carburanti, il Legislatore ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di erogare ai propri lavoratori dipendenti “buoni-carburante”, o titoli analoghi, anche per la ricarica di veicoli elettrici (nell’ottica di evitare disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli), esclusi da imposizione fiscale per un valore massimo di euro 200,00 per lavoratore. Si segnala, al riguardo, che analoga disposizione è stata riproposta quest’anno dal Decreto c.d. “Trasparenza”.
L’Amministrazione finanziaria, nel fornire delucidazioni sui meccanismi applicativi di questi provvedimenti, ha chiarito (tra l’altro) che:
- i fringe benefit e i buoni-carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche “ad personam”, senza necessità di identificare “categorie” di dipendenti, né di stipulare preventivi accordi contrattuali; questi ultimi continuano, invece, a considerarsi imprescindibili laddove l’erogazione sia prevista in sostituzione di premi di risultato;
- l’agevolazione sui buoni-carburante deve essere considerata in maniera distinta, anche contabilmente, rispetto alla soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefit, con cui è potenzialmente cumulabile;
- analogamente a quanto previsto per la soglia di esenzione IRPEF di 3.000 euro, deve essere considerato il valore dei buoni-carburante corrisposto entro il 12 gennaio 2023; quanto al momento della percezione, ciò che rileva è il momento in cui il buono, o il relativo voucher, viene assegnato al lavoratore ed entra nella sua disponibilità – momento che deve ricadere entro la suddetta data – a prescindere dall’eventuale utilizzo in periodi successivi;
- analogamente a quanto previsto per la soglia di esenzione IRPEF di 3.000 euro, il superamento nell’anno della soglia di esenzione IRPEF per i buoni-carburante, pari a euro 200,00, determina l’integrale tassazione dei valori corrisposti al dipendente.
La Certificazione Unica 2023 riserva ai campi 474 e 475 del modello la rendicontazione dell’attribuzione di questi emolumenti, con riferimento, rispettivamente, alle erogazioni in natura (fringe benefit) e ai buoni-carburante.
Le istruzioni ministeriali recepiscono gli orientamenti sopra richiamati, evidenziando che nel punto 474 deve essere indicato l’eventuale valore delle erogazioni in natura e delle somme riconosciute a norma del comma 3 dell’art. 51 TUIR, indipendentemente dal loro ammontare, con l’avvertenza che se l’importo erogato o il valore supera euro 3.000, esso concorre interamente a formare il reddito imponibile, nonché sottolineando la necessità per il sostituto d’imposta di verificare l’esistenza di eventuali erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.
Analogamente, nel punto 475 deve essere indicato il valore dei buoni-carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo dei buoni è superiore, nel periodo d’imposta a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Infine, le istruzioni precisano che i citati campi vanno comunque compilati con i valori rispettivamente corrisposti, anche laddove derivanti dall’opzione del contribuente per la sostituzione di premi di risultato. Quest’ultima circostanza va, altresì, rendicontata nell’apposita sezione dedicata all’erogazione dei premi di risultato − punti da 571 a 602.