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del ministero delle finanze
n° 00032

Sanatoria sugli obblighi di comunicazione delle disponibilità finanziarie (depositi e conti) detenuti all’estero in misura superiore a 10.000 euro da parte di lavoratori dipendenti al 31.12.2008

 

In breve

 

I lavoratori dipendenti ed equiparati residenti in Italia che a causa della propria attività lavorativa svolta all’estero detengono depositi e conti all’estero in misura superiore a 10.000 euro ed hanno omesso di prestare l’annuale comunicazione relativa al monitoraggio fiscale, possono regolarizzare la propria posizione con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa Unico 2009, relativamente al periodo d’imposta 2008, fino al 30 aprile 2010, contestualmente al versamento di una sanzione di 26 euro.

 

Approfondimenti

In riferimento agli adempimenti tributari sul monitoraggio fiscale vige l’obbligo, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, di comunicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri detenuti al termine di ogni periodo d’imposta per un ammontare superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. La circolare 48/E del 17 novembre 2009, ha disposto la possibilità, per talune categorie di soggetti di sanare, con una procedura semplificata, la propria posizione in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale senza dover aderire al c.d “scudo fiscale”. Con DL 194/2009 (Milleproroghe 2010), è stata disposta una speciale proroga circa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa al periodo d’imposta 2008, relativamente alle giacenze estere detenute al 31/12/2008, per il tramite della presentazione del modulo RW, Sezione II, integrativa ad Unico 2009 fino al 30 aprile 2010.

 

Ambito soggettivo

Sono interessati solo “i lavoratori dipendenti ed equiparati” chiamati a svolgere le proprie mansioni, nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, all’estero ma residenti in Italia. Sono esclusi dalla semplificazione, quindi, i lavoratori dipendenti che prestano la propria attività lavorativa in Italia e detengono attività finanziarie all’estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale. Per questi si rende necessario il ricorso allo scudo fiscale ex art 13-bis DL 78/2009.

 

Requisito della residenza

Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009).

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Tuir, il presupposto della residenza ricorre in presenza di anche uno soltanto dei seguenti casi:

1. iscrizione nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta e, cioè, per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili);

2. domicilio nel territorio dello Stato, per il medesimo periodo, inteso come sede principale di affari ed interessi;

3. residenza nel territorio dello Stato, intesa come dimora abituale.

In quest’ultima ipotesi, occorre tuttavia valutare se permane la qualità di “residente” nel nostro Paese in relazione agli altri predetti requisiti (qualora, ad esempio, la famiglia non abbia seguito il lavoratore all’estero e questi abbia mantenuto in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede principale dei propri affari e interessi).

Diversamente, i lavoratori la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta (ad es. i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori cosiddetti “black list”), sono esonerati dagli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale ma solo limitatamente alle disponibilità detenute all’estero mediante l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative e pertanto non sono interessati dalla sanatoria in esame. L’esonero permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.

 

Ambito oggettivo

Il perimetro di copertura dell’agevolazione in esame deve ritenersi limitato ai depositi e i conti esteri nei quali vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti erogati da Amministrazioni pubbliche o private italiane per il lavoro svolto all’estero, nonché retribuzioni corrisposte da soggetti non residenti per attività svolte all’estero detenute in misura superiore a 10.000 euro alla data del 31/12/2008.

La sanatoria compre il periodo d’imposta 2008 ed i pregressi. Mentre, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per la tipologia di lavoratori esteri in esame, l’obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti (Sez. II e Sez. III), nonché l’obbligo di dichiarazione dei

redditi derivanti da tali attività.

 

Modalità

La regolarizzazione avviene per il tramite di una dichiarazione Unico 2009 Integrativa della dichiarazione per il periodo d’imposta 2008 già è presentata (Unico 2009 o 730/2009). La dichiarazione consiste nella presentazione del solo Modulo Rw Sezione II più il frontespizio Unico 2009.

 

Sanzione

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione vanno versati 26 euro a titolo di sanzione pari ad 1/10 del minimo previsto ai sensi dell’art. 8, co. 1 D.Lgs. 471/97 (da euro 258 ad euro 2.065). Il tutto a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o non sia stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero.

 

Caf interregionale dipendenti offre la possibilità ai soggetti interessati dalla regolarizzazione di presentare la prescritta comunicazione ad integrazione sia dell’eventuale modello 730/2009 presentato a questo od altro caf, che relativamente alla dichiarazione Unico 2009.

 

Il servizio è offerto alla seguenti tariffe:

 

- invio telematico del modello RW ricevuto precompilato

  e regolare al controllo Entratel                                                               …....euro   30,00      - compilazione ed invio telematico del modello RW                     ...... euro 100,00

 (i prezzi sono Iva compresa)

 

Il servizio non include la compilazione ed invio del Modello Unico per dichiarare i redditi esteri, il cui compenso varia seconda del tipo di reddito da riportare, con un minimo di euro 70, iva compresa.