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Sanatoria sugli
obblighi di comunicazione delle disponibilità finanziarie (depositi e conti)
detenuti all’estero in misura superiore a 10.000 euro da parte di lavoratori
dipendenti al 31.12.2008
In breve
I lavoratori dipendenti ed equiparati residenti
in Italia che a causa della propria attività
lavorativa svolta all’estero detengono depositi
e conti all’estero in misura superiore
a 10.000 euro ed hanno omesso di prestare l’annuale comunicazione relativa
al monitoraggio fiscale, possono regolarizzare la propria posizione con riferimento agli anni
pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa Unico 2009, relativamente al periodo d’imposta 2008, fino al 30
aprile 2010, contestualmente al versamento di una sanzione di 26 euro.
Approfondimenti
In
riferimento agli adempimenti tributari sul monitoraggio
fiscale vige l’obbligo, a carico delle persone fisiche residenti in Italia,
di comunicare le attività estere di
natura finanziaria e gli investimenti esteri detenuti al
termine di ogni periodo d’imposta per un ammontare superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia. La circolare
48/E del 17 novembre 2009, ha disposto la possibilità, per talune
categorie di soggetti di sanare, con
una procedura semplificata, la propria posizione in violazione degli obblighi
di monitoraggio fiscale senza dover aderire al c.d “scudo fiscale”. Con DL
194/2009 (Milleproroghe 2010), è stata disposta una speciale proroga circa la possibilità di
presentare una dichiarazione integrativa al periodo d’imposta 2008,
relativamente alle giacenze estere detenute al 31/12/2008, per il tramite della
presentazione del modulo RW, Sezione II, integrativa ad Unico 2009 fino al 30 aprile 2010.
Ambito soggettivo
Sono interessati solo “i lavoratori dipendenti ed equiparati” chiamati a svolgere le
proprie mansioni, nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, all’estero ma residenti in Italia. Sono
esclusi dalla semplificazione, quindi, i lavoratori dipendenti che prestano la
propria attività lavorativa in Italia e detengono attività finanziarie all’estero
in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale. Per questi si rende
necessario il ricorso allo scudo fiscale ex art 13-bis DL 78/2009.
Requisito della residenza
Il
requisito della residenza nel
territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla
data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione
riservata” (2009).
Ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del Tuir, il presupposto della residenza ricorre in
presenza di anche uno soltanto dei seguenti casi:
1.
iscrizione nelle anagrafi comunali
dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta e, cioè, per almeno
183 giorni (184 per gli anni bisestili);
2.
domicilio nel territorio dello
Stato, per il medesimo periodo, inteso come sede principale di affari ed
interessi;
3.
residenza nel territorio dello
Stato, intesa come dimora abituale.
In
quest’ultima ipotesi, occorre tuttavia valutare se permane la qualità di
“residente” nel nostro Paese in relazione agli altri predetti requisiti
(qualora, ad esempio, la famiglia non abbia seguito il lavoratore all’estero e
questi abbia mantenuto in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta,
la sede principale dei propri affari e interessi).
Diversamente,
i lavoratori la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di una
presunzione assoluta (ad es. i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori cosiddetti “black list”), sono esonerati
dagli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale ma solo limitatamente alle
disponibilità detenute all’estero mediante l’accredito degli stipendi o altri
emolumenti derivanti da tali attività lavorative e pertanto non sono
interessati dalla sanatoria in esame. L’esonero permane fintanto che il
lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al rientro in
Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le
suddette disponibilità all’estero.
Ambito oggettivo
Il
perimetro di copertura dell’agevolazione in esame deve ritenersi limitato ai depositi e i conti esteri nei quali
vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti
erogati da Amministrazioni pubbliche o private italiane per il lavoro svolto
all’estero, nonché retribuzioni
corrisposte da soggetti non residenti per attività svolte all’estero detenute in misura superiore a 10.000 euro alla data del 31/12/2008.
La
sanatoria compre il periodo d’imposta 2008
ed i pregressi. Mentre, a
decorrere dal periodo d’imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo,
per la tipologia di lavoratori esteri in esame, l’obbligo di compilazione del
modulo RW per la consistenza delle attività detenute all’estero e dei relativi
trasferimenti (Sez. II e Sez. III), nonché l’obbligo di dichiarazione dei
redditi
derivanti da tali attività.
Modalità
La
regolarizzazione avviene per il tramite di una dichiarazione Unico 2009 Integrativa della dichiarazione per il
periodo d’imposta 2008 già è presentata (Unico 2009 o 730/2009). La
dichiarazione consiste nella presentazione del solo Modulo Rw Sezione II più il frontespizio Unico 2009.
Sanzione
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione vanno
versati 26 euro a titolo di sanzione
pari ad 1/10 del minimo previsto ai sensi dell’art. 8, co. 1 D.Lgs. 471/97 (da
euro 258 ad euro 2.065). Il tutto a condizione che non siano iniziati accessi,
ispezioni verifiche o non sia stato notificato il questionario relativo alle
disponibilità costituite all’estero.
Caf interregionale
dipendenti offre la possibilità ai soggetti interessati dalla
regolarizzazione di presentare la prescritta comunicazione ad integrazione sia
dell’eventuale modello 730/2009 presentato a questo od altro caf, che
relativamente alla dichiarazione Unico 2009.
Il
servizio è offerto alla seguenti tariffe:
- invio
telematico del modello RW ricevuto precompilato
e regolare al controllo Entratel …....euro 30,00 -
compilazione ed invio telematico del modello RW ...... euro 100,00
(i
prezzi sono Iva compresa)
Il
servizio non include la compilazione ed invio del Modello Unico per dichiarare
i redditi esteri, il cui compenso varia seconda del tipo di reddito da
riportare, con un minimo di euro 70, iva compresa.
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