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Iscritta all'Albo CAF del ministero delle finanze n° 00032
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L'autocertificazione che rivede i dati già noti all'Enea
va presentata ai Caf con la dichiarazione dei redditi
I contribuenti che entro il 31 maggio devono presentare il
modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche per le spese che
non risultano sulla scheda informativa in possesso dell'Enea, esibendo, ai Caf
e ai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
in cui si evidenziano le modifiche effettuate. Il cittadino si impegna a trasmettere
per via telematica le variazioni entro 90 giorni dall'attivazione della
procedura informatica da parte dell'Enea.
Questo il contenuto della risoluzione n. 44/E del 27 maggio con la quale l'Agenzia
delle Entrate, considerate le difficoltà tecniche riscontrate dall'ente,
prevede le nuove modalità a cui attenersi per usufruire del bonus energetico.
Per i contribuenti che hanno realizzato interventi di riqualificazione
energetica nel 2009 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire della
detrazione del 55%, a condizione che venissero trasmessi all'Enea, entro 90
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di
certificazione e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
La circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha introdotto la possibilità per questi
contribuenti di correggere e/o integrare il contenuto della scheda informativa
da inviare, esclusivamente per via telematica, all'Enea anche oltre i 90 giorni
dalla data di fine lavori ma non oltre i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in
detrazione.
L'Enea ha però rappresentato che vi sono alcune difficoltà di natura tecnica
che non consentono di rendere operativa la procedura informatica per l'invio
telematico della scheda da parte di coloro che hanno effettuato interventi di
risparmio energetico.
Per venire incontro ai contribuenti, in vista della scadenza per la
presentazione del modello 730,
l'Agenzia ha provveduto ad aprire una "via
alternativa" per la trasmissione dei dati richiesti e ha previsto che chi
ha prestato l'assistenza fiscale specifichi, nelle annotazioni dei modelli di
dichiarazione, che la detrazione è riconosciuta sulla base della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Infine i tecnici dell'Amministrazione finanziaria ricordano ai contribuenti
che, se non procederanno all'invio telematico della scheda modificata all'Enea,
entro 90 giorni dall'attivazione della procedura di trasmissione, la detrazione
relativa alle spese di riqualificazione energetica concessa verrà considerata
indebita, senza che questo comporti sanzioni nei confronti di chi ha effettuato
l'assistenza fiscale.
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