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del ministero delle finanze
n° 00032

Detrazione 55% - Eliminazione dell`attestato di qualificazione energetica per impianti dotati di caldaie a condensazione
Ance
01/09/2009   n.1081
 

Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l`obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l`attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Questo quanto disposto dall`art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto.

In particolare, l`art.31[1] ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (cosi` come per l`installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unita` immobiliari), tra gli adempimenti cui e` tenuto il contribuente, non e` piu` necessaria l`acquisizione dell`attestato di qualificazione energetica.

Tenuto conto delle suddette novita` legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione:

A.             asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M.  19 febbraio 2007);

B.             scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all`Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell`Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l`ENEA ritiene che ``coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l`allegato A che l`allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all`Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l`invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l`invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347``[2].

 



[1] Legge 23 luglio 2009, n. 99

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche` in materia di energia.

«omissis»

Art. 31. (Semplificazione di procedure)

1.  All`articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

«omissis»

 

[2] http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf