Per
poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24
dicembre 2007, n.244) viene meno l`obbligo, da parte del contribuente, di
acquisire l`attestato di qualificazione energetica, relativamente agli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
Questo
quanto disposto dall`art.31,
comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il
15 agosto.
In
particolare, l`art.31
ha
stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la
sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione
(cosi` come per l`installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle
finestre e degli infissi in singole unita` immobiliari), tra gli adempimenti cui
e` tenuto il contribuente, non e` piu` necessaria l`acquisizione dell`attestato
di qualificazione energetica.
Tenuto
conto delle suddette novita` legislative, i soggetti interessati al beneficio, a
partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente
documentazione:
A. asseverazione
di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti
richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B. scheda
informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello
schema di cui all`Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.
In
attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, e dell`Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche
normative intervenute, l`ENEA ritiene che ``coloro
che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia
l`allegato A che l`allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a
partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all`Enea il solo
allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l`invio del solo
allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal
Ministero, si ritiene che sia consentito l`invio tramite raccomandata semplice
esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa
relativa al comma 347``.